GOMME INVERNALI
La normativa che introduce l'obbligo di montare gomme invernali sulle auto e sui mezzi pesanti è disciplinata dall'articolo 6 del Codice della Strada introdotto dalla legge n. 120 del 29 luglio 2010, ma spetta agli enti che gestiscono le singole tratte decidere (mediante specifiche ordinanze) se imporre o meno l'obbligo. In generale, dal 15 novembre fino al 15 aprile vige l'obbligo di obbligo di essere "muniti ovvero di avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio".
GOMME ESTIVE
A partire dal 15 aprile è possibile effettuare il cambio gomme da invernali ad estive. A differenza del periodo autunno/inverno, non esiste un obbligo di montaggio di pneumatici estivi. In alcuni casi però la normativa prevede obbligatoriamente la sostituzione dei pneumatici invernali nel periodo estivo. I pneumatici invernali (quelli con la dicitura M+S nella spalla) con codice di velocità uguale o superiore a quanto indicato sulla carta di circolazione, possono circolare tutto l'anno solare. Le gomme invernali con un codice di velocità inferiore a quanto indicato sul libretto devono invece essere obbligatoriamente smontate nel periodo estivo.
GOMME 4 STAGIONI
Chi invece ha attrezzato la propria vettura con un set di gomme 4 stagioni (con simbolo M+S), non ha l'obbligo del cambio gomme (né d'estate né d'inverno).